Murillo Gutier | murillo@gutier.adv.br
Riassunto
Questo articolo esamina l’impugnabilità come garanzia costituzionale dimenticata nel sistema giuridico brasiliano. A partire dalla metafora dello spaventapasseri di Portinari – una figura che incarna la forma della difesa senza la sua sostanza – si analizza la tesi diffusa secondo la quale non esisterebbe alcun principio costituzionale del doppio grado di giurisdizione. Lo studio dimostra che la Costituzione imperiale del 1824 sanciva tale garanzia in termini testuali assoluti, mentre le Costituzioni repubblicane l’hanno ridotta a mera disposizione strutturale.
Si dimostra che la parola “ricorsi” nell’articolo 5, comma LV, della Costituzione del 1988 designa strumenti processuali di reazione, di impugnazione e di controllo delle decisioni giudiziarie, e che la garanzia deve essere intesa come garanzia ampliata del contraddittorio. La giusta posizione risiede in un’impugnabilità adeguata, che sottopone ogni decisione giudiziaria a un meccanismo di controllo, senza stabilire un diritto assoluto di appello. Senza questa garanzia, il cittadino è ridotto a un fantoccio di paglia – mero simulacro di protezione costituzionale.
Parole chiave: Impugnabilità. Garanzia costituzionale. Impugnabilità adeguata. Cittadino-spaventapasseri. Contraddittorio. Spaventapasseri di Portinari. Autonomia funzionale.

